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Diritto Comparato dei Media
La Corte di Giustizia annulla parzialmente la decisione CISAC
venerdì 12 aprile 2013
La Corte di Giustizia annulla parzialmente la decisione CISAC
La Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 12 aprile 2013 ha annullato parzialmente la decisione adottata dalla Commissione europea nel luglio 2008 nel caso CISAC. La Commissione aveva proibito a 24 collecting societies europee aderenti alla Cisac (International Confederation of Societies of Authors and Composers) di restringere il gioco concorrenziale,attraverso accordi di mutuo riconoscimento che non consentivano alle stesse collecting societies di offrire il proprio repertorio al di fuori del territorio di competenza. La Commissione aveva, in particolare, considerato contrarie al diritto europeo della concorrenza le clausole degli accordi che non consentivano agli autori di scegliere liberamente la collecting society cui affiliarsi (membership clauses) e le clausole di esclusiva (exclusivity clauses) che consentivano alle collecting societies aderenti agli accordi di godere di una protezione territoriale assoluta segmentando, di fatto, il mercato su base strettamente territoriale. Da ultimo, la Commissione aveva riconosciuto la sussistenza di una pratica concordata tra le collecting societies aderenti alla CISAC, consistente nell’impegno assunto da ciascun collecting society a non offrire il proprio repertorio al di fuori del territorio di competenza. Proprio su quest’ultimo aspetto si è soffermata la Corte di Giustizia nelle decisione odierna. La Corte sul ricorso presentato dalla CISAC e da 20 delle società di gestione collettiva dei diritti aderenti alla stessa, ha confermato la validità di quanto accertato ed ordinato dalla Commissione nel 2008 con riferimento alle clausole degli accordi oggetto di contestazione, mentre ha annullato la decisione nella parte riguardante la pratica concordata. Secondo la Corte, infatti, la Commissione  non ha dimostrato sufficientemente la sussistenza della pratica concordata. La decisione della Corte è disponibile qui .
 
Frequenze tv, ecco le regole per l'asta: esclusi Rai, Mediaset e Telecom Italia
giovedì 11 aprile 2013
Frequenze tv, ecco le regole per l'asta: esclusi Rai, Mediaset e Telecom Italia
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da  Angelo M. Cardani, relatori Maurizio Decina e Antonio Martusciello, ha approvato oggi all’unanimità il provvedimento definitivo sulle regole per l’asta delle frequenze televisive del digitale terrestre. Il provvedimento verrà ora trasmesso al ministero dello Sviluppo economico al quale la legge n. 44 del 2012 affida il compito di approvare il bando di gara e di gestire la procedura. Il provvedimento approvato oggi introduce una serie di modifiche rispetto  allo schema approvato il 14 novembre 2012, sottoposto a consultazione  pubblica tra i soggetti interessati e oggetto di una continua, approfondita  interlocuzione con la Commissione europea. All’asta andranno frequenze  che compongono tre reti televisive digitali terrestri nazionali con un diritto d’uso ventennale. Per rispondere all’obiettivo di garantire un maggior grado di concorrenza e pluralismo nella diffusione dei contenuti, come richiesto anche dalla Commissione europea, il provvedimento consente di concorrere per tutti e tre i lotti (L1, L2, L3) ai soli nuovi entranti o piccoli operatori (cioè che detengono un solo multiplex) e per due lotti agli operatori già in possesso di due multiplex; limita ad un solo multiplex la partecipazione degli operatori integrati, attivi su altre piattaforme con una quota di mercato superiore al 50% della tv a pagamento; esclude dalla partecipazione alla  gara gli operatori che detengono tre o più multiplex. In un’ottica di gestione efficiente dello spettro e di sviluppo futuro dei  servizi destinati all’LTE, è stato deciso di escludere dalla gara le frequenze dei lotti U di durata quinquennale previsti nel primo schema di provvedimento. Attraverso questo provvedimento l’Autorità ha individuato un percorso che dovrebbe portare a un riordino complessivo e di pianificazione delle risorse frequenziali nazionali assegnate alla televisione digitale terrestre e di risolvere così alcune criticità in un orizzonte di breve-medio periodo. L’Autorità, nell’ambito dei propri poteri e fino al mutare delle attuali  condizioni tecnologiche e di mercato, assicurerà il rispetto del cap di 5 multiplex che ogni operatore può detenere anche al di fuori della gara.
Fonte: AGCOM
 
Archivi giornalistici on line sempre aggiornati
giovedì 04 aprile 2013
Archivi giornalistici on line sempre aggiornati
Dati personali esatti e aggiornati anche negli archivi giornalistici on  line. E' quanto ha stabilito il  Garante privacy che, accogliendo i ricorsi di due cittadini, ha ordinato  a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni  articoli presenti  nell'archivio storico on line di un suo quotidiano. L'editore dovrà individuare modalità che segnalino al lettore l'esistenza di rilevanti sviluppi delle vicende che riguardano i due interessati  (ad esempio, con un link, un banner  o una nota all'articolo). L'adozione di  questo accorgimento  è in grado, infatti, di garantire alle persone il rispetto della propria identità, così come si è evoluta  nel tempo, consentendo al lettore di avere un'informazione attendibile e completa. I ricorrenti si erano rivolti all'Autorità, insoddisfatti  del riscontro ottenuto dall'editore, per chiedere  la rimozione dall'archivio storico on  line  di alcuni articoli riguardanti  gravi vicende giudiziarie in cui erano rimasti coinvolti  o, quanto  meno,  l'integrazione o l'aggiornamento  delle notizie con gli esiti delle successive sentenze, a seconda dei casi di proscioglimento,  assoluzione o intervenuta prescrizione.  Nel riconoscere  la liceità  della conservazione degli articoli di cronaca nell'archivio storico on line del quotidiano, l'Autorità, come in molti altri casi esaminati in passato, ha detto no alla rimozione degli articoli (operazione che avrebbe alterato l'integrità dell'archivio),  ma  ha ritenuto  che i ricorrenti  avessero  diritto ad ottenere l'aggiornamento o l'integrazione dei dati personali. Nei due casi esaminati dal Garante, infatti,  sviluppi successivi della vicenda avevano profondamente modificato i contenuti  dei primi articoli di cronaca. La decisione del Garante si pone in linea con una recente sentenza della  Cassazione, la quale, nell'affrontare un caso analogo, ha statuito che per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorra garantire  la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca,  attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente  pubblicate. Per quanto riguarda, infine, la richiesta dei ricorrenti di rendere gli articoli inaccessibili dai comuni motori di ricerca, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere perché, seppur dopo la presentazione del ricorso, l'editore  aveva adottato gli accorgimenti tecnologici per "deindicizzare" gli articoli. Uno dei due provvedimenti adottati dal Garante è stato impugnato dall'editore di fronte all'autorità giudiziaria. I provvedimenti del Garante sono disponibili qui .
Fonte: Garante privacy
 
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