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Corte di Giustizia: stop al Tribunale europeo dei brevetti PDF Stampa E-mail
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mercoledì 09 marzo 2011
Corte di Giustizia: stop al Tribunale europeo dei brevetti 
Qualche settimana fà abbiamo parlato del progetto di brevetto europeo presentato dalla Commissione ed al quale l’Italia non ha, per il momento, inteso partecipare. Il progetto è stato presentato dalla Commissione alla Corte di Giustizia dell’Unione affinché quest’ultima esprimesse le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità delle innovazioni in via di introduzione nel sistema brevettuale europeo con il diritto dell’Unione. Il progetto di accordo internazionale, elaborato al fine di istituire un sistema integrato per il brevetto europeo e comunitario, prevede, in particolare, l'istituzione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, composto di un tribunale di primo grado, comprendente una divisione centrale nonché divisioni locali e regionali, di una corte d'appello e di una cancelleria comune, competente sulle controversie relative al brevetto europeo ed al futuro brevetto comunitario. Ed è proprio sull’istituzione del Tribunale che si è soffermata l’attenzione della Corte. Nel Parere n.1/09 presentato ieri, la Corte rileva anzitutto che, in base all’ accordo, il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario è un'istituzione che si situa al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione. Il progetto di accordo attribuisce a quest’ultimo competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti, segnatamente azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti, azioni di nullità e determinate azioni per risarcimento danni o per indennizzo. In tale contesto, gli organi giurisdizionali degli Stati membri vengono privati di tali competenze e conservano pertanto solo compiti che non rientrano nelle competenze esclusive del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario. La Corte aggiunge che quest'organo giurisdizionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il compito di interpretare e di applicare il diritto dell'Unione. Sul punto, la Corte ricorda come in altre decisioni ha avuto modo di dichiarare che un accordo internazionale che preveda l'istituzione di un giudice incaricato dell'interpretazione delle disposizioni di detto accordo non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell'Unione. La Corte ha ha, altresì, riconosciuto come un accordo internazionale possa incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e non sia violata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, a differenza di altri sistemi giurisdizionali internazionali sui quali la Corte si è pronunciata in passato, il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario ha il compito di interpretare e di applicare non solo l'accordo internazionale delineato, ma anche disposizioni del diritto dell'Unione, escludendo peraltro la possibilità per i giudici degli Stati membri di adire in via pregiudizial la Corte di Giustizia in materia di brevetti (facoltà riconosciuta dal progetto esclusivamente al Tribunale dei brevetti europeo).
Sotto tale ultimo profilo considerato, la Corte ricorda che il sistema attuale istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell'ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest'ordinamento giuridico ai privati. Le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono pertanto essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento dell'Unione. Sul punto, la Corte ricorda il principio secondo il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell'ordinamento per violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, qualunque sia l'organo, anche giurisdizionale, di tale Stato all'origine della trasgressione. Parimenti, quando la violazione del diritto dell'Unione è commessa da un giudice nazionale, la Corte può essere adita al fine di far accertare una siffatta violazione nei confronti dello Stato membro interessato. Tuttavia, la Corte rileva che una pronuncia del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, la quale violasse il diritto dell'Unione, non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri. Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ha ritienuto che l’accordo sottoposto al suo scrutinio, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione. L'accordo inciderebbe parimenti sulla competenza della Corte a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte dai giudici nazionali. Di conseguenza, l'accordo snaturerebbe le competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell'Unione. Sulla base delle considerazioni svolte, ed in considerazione delle criticità emerse dall’analisi del progetto elaborato dalla Commissione, la Corte di Giustizia ha dichiarato il previsto accordo, nella parte  relativa alla creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, non compatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione. A questo punto, anche sulla base delle considerazioni esposte dalla Corte, la Commissione sarà tenuta ad emendare il progetto presentato allineando la sfera di competenze attribuite al Tribunale dei brevetti allo stato vigente della legislazione comunitaria richiamata dalla Corte di Giustizia. Il testo integrale del parere è disponibile nella sezione documentazione del sito.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione europea
 
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