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| giovedì 17 giugno 2010 | |
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Il contributo statale per l'acquisto dei decoder lede la concorrenza tra operatori
Il Tribunale di primo grado dell’Unione europea, con sentenza del 15 giugno u.s., ha confermato la decisione assunta dalla Commissione europea nel gennaio 2007 (decisione 2007/374/CE) con la quale l’organo comunitario aveva qualificato il contributo per l’acquisto di decoder digitali terrestri, previsto nella finanziaria del 2004, come “aiuto di stato”, come tale vietato dalle regole comunitarie in materia di concorrenza, imponendo all’Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto e dei relativi interessi. La recente decisione è stata originata dal ricorso presentato da Mediaset S.p.A., principale beneficiaria degli aiuti, per l’annullamento della decisione adottata dalla Commissione. Nella decisione in primo luogo, il Tribunale conferma che la misura consentiva alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo, fra cui la Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari. Infatti, per poter beneficiare del contributo, era necessario acquistare o prendere in locazione un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, ragion per cui un consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari, non avrebbe potuto beneficiarne. Il contributo non rispondeva, quindi, al requisito della neutralità tecnologica. Inoltre la misura ha incitato i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre e, allo stesso tempo, ha consentito alle emittenti digitali terrestri di consolidare la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela.
La riduzione automatica del prezzo derivante dal contributo era
parimenti tale da incidere sulle scelte dei consumatori attenti ai
costi. In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la misura, i cui
beneficiari diretti erano i consumatori finali, abbia implicato un
vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della televisione
digitale, quali la Mediaset. Il Trattato vieta gli aiuti di Stato senza
distinguere a seconda che i vantaggi relativi siano concessi in modo
diretto o indiretto. La giurisprudenza ha peraltro ammesso che un
vantaggio direttamente conferito a talune persone fisiche o giuridiche
che non siano necessariamente imprese può costituire un vantaggio
indiretto e, di conseguenza, un aiuto di Stato per altre persone fisiche
o giuridiche che siano imprese. In terzo luogo, il Tribunale ritiene
che il carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione
della concorrenza tra emittenti digitali terrestri e emittenti
satellitari. Infatti, sebbene tutte le emittenti satellitari avrebbero
potuto beneficiare della misura offrendo decoder «ibridi» (con
tecnologia al tempo stesso terrestre e satellitare), ciò avrebbe
implicato per le medesime un costo supplementare che avrebbero dovuto
ripercuotere sul prezzo di vendita ai consumatori. Mediaset ha sostenuto
che l’obiettivo perseguito dal contributo consisteva nel porre rimedio
ad una disfunzione del mercato in cui, a causa di un problema di
coordinamento tra gli operatori, lo sviluppo della radiodiffusione era
ostacolato. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il carattere
vincolante della data prevista per il passaggio al sistema digitale,
spingendo le emittenti già attive sul mercato a sviluppare nuove
strategie commerciali, era idoneo a risolvere tale problema, ragion per
cui il contributo non era necessario. In ogni caso, anche ammesso che la
misura fosse necessaria e proporzionata per rimediare alle disfunzioni
del mercato, resta il fatto che tale circostanza non avrebbe potuto
giustificare l’esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio. Mediaset
ha inoltre affermato di aver nutrito legittimo affidamento nella
coerenza della misura con la politica di promozione del sistema di
diffusione digitale condotta dalla Commissione, descritta in una
comunicazione del 2004, che definisce i contributi diretti ai
consumatori quali misure idonee ad incentivare l’acquisto di decoder che
consentano l’interattività e l’interoperabilità. A tal riguardo, il
Tribunale rileva che tale comunicazione indicava espressamente che i
contributi dovevano essere neutri dal punto di vista tecnologico,
notificati alla Commissione e compatibili con le regole applicabili agli
aiuti di Stato. Pertanto, un operatore economico diligente avrebbe
dovuto sapere non solo che la misura non era neutra dal punto di vista
tecnologico, ma anche che essa non era stata notificata alla Commissione
e non era stata autorizzata. Infine, Mediaset ha invocato la violazione
del principio della certezza del diritto derivante dalla difficoltà, se
non dall’impossibilità, di determinare, ai fini del calcolo delle somme
da recuperare, da un lato, il numero di telespettatori supplementari
attirati dall’offerta di televisione a pagamento e, dall’altro, la
quantificazione dell’aiuto e degli interessi. Il Tribunale rammenta che
nessuna norma impone che la Commissione, all’atto di ordinare la
restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune,
determini l’importo esatto da restituire. Il recupero di un aiuto
dichiarato incompatibile con il mercato comune dev’essere effettuato
secondo le modalità previste dal diritto nazionale e spetterà al giudice
nazionale, laddove venga adito, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto.
Il testo integrale della decisione è disponibile nella sezione
documentazione del sito.
Fonte: Tribunale di primo grado dell’Unione europea |
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