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L'Osservatorio O.P.P.I.C. ha pubblicato, per Cacucci Editore, il libro dal titolo: Diritto delle nuove tecnologie.
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Cacucci Editore
| Il diritto all’oblio tra rivoluzione telematica e privacy |
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| giovedì 21 gennaio 2010 | |
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Il diritto all’oblio tra rivoluzione telematica e privacy
ovvero alla ricerca del tempo perduto nell’era digitale
(Avv. Filippo Giorgio- Consulente Oppic)
‘La realtà non si forma che nella memoria’ (‘‘Dalla parte di Swann’’, M.Proust)
È risaputo: niente più dei meccanismi della memoria riesce spesso a stupirci e a dare l’abbrivio a quel tipo di recherche proustiana propria di ogni riscoperta. Anzi forse non serve neanche scomodare la madeleine del grande autore francese od opere nostrane come ‘‘La luna e i falò’’ di Pavese per capire come il tempo e gli eventi in esso compresi possano incidere sul percorso individuale delle nostre rievocazioni. Scriveva Bergson che in realtà ‘‘noi siamo il nostro passato’’ : la nostra esperienza vive grazie al ricordo, di conseguenza tutto ciò che fa scaturire quella reminescenza incide sulla memoria stessa. La memoria (come recupero) e l’oblio (come abbandono) sono due concetti da sempre antitetici che tuttavia s’intersecano inevitabilmente, soprattutto in un mondo quale quello odierno, diviso tra la necessità di presenzialismo - spesso imposta dalla tecnologia e dai media, altre volte ricercata quale personale trampolino di lancio - e la fuga dal coro. La parola d’ordine è interconnessione: oggi si comunica via e-mail, attraverso sms, social network, forum groups… Il World wide web è diventato il mondo alternativo dove lasciare tracce della nostra esistenza; ciò peraltro, sotto certi aspetti e contrariamente al passato, dove su internet dominava il nickname, dove si pensava di chattare con Monica e invece dall’altra parte dello schermo c’era Luigi, dove l’anonimato in altre parole serviva a creare quasi un diversivo rispetto alla vita reale. La tendenza odierna invece sembra essere quella di auto-sponsorizzarsi: il web è diventato non solo un veicolo di promozione del proprio know how e della propria merce, ma anche un mezzo per sfruttare conoscenze proprie ed altrui e per restare perennemente in contatto con chicchessia. Eccoci pronti dunque a lasciare un po’ ovunque i nostri dati personali, da quelli anagrafici a quelli relativi a Università, specializzazioni, abitudini, hobbies etc. Seminiamo tracce per i più svariati motivi, salvo poi pentirci e cercare di cancellare ogni impronta.
(Il contributo in pdf è disponibile nella sezione documentazione/materiali)
Ma le maglie di internet riescono ad intrappolare ogni più piccolo dettaglio, anzi spesso conta proprio su quei dati inseriti con leggerezza ed abbandonati al loro destino. Il flusso di dati viene scomposto e ricomposto attraverso bit ed elettroni. Spesso è oggetto dei c.d. furti d’identità, altre volte viene ricercato e filtrato dalle società e servizi di marketing. Certo è vero anche nella Rete esiste una ‘‘memoria a lungo termine’’ ed una a ‘‘breve termine’’, ma rimane il fatto che vi sono informazioni che spesso fluttuano indelebilmente nel mare magnum telematico. Difficile resta il connubio tra la grande libertà consentita dalla Rete stessa e la privacy concernente ciascuno di noi, come difficile è stato conciliare e gestire sin dall’inizio le tematiche inerenti il diritto con quelle relative alla diffusione delle tecnologie informatiche. Ma si può davvero configurare un diritto all’oblio su internet? Ed in caso affermativo qual è il fil rouge in grado di legarli e con quali garanzie ed eccezioni? La giurisprudenza nel corso degli anni lo ha identificato, collocandolo addirittura tra i diritti inviolabili della persona ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, come quel diritto spettante ad ognuno a non vedere riesposti al pubblico fatti personali che in passato sono stati oggetto di cronaca. In merito, senza dimenticare l’emendamento D’Alia o la proposta di legge Carlucci, appare singolare il disegno di legge n. 2455 presentato, mesi addietro, dalla deputata della Lega Nord Carolina Lussana. Preliminarmente va detto che secondo il ddl la norma in esame non può essere applicata chi è stato condannato all’ergastolo, per genocidio, terrorismo internazionale o strage; per quel che riguarda i termini di permanenza su internet questi variano in base alla condanna. Se si tratta di sentenza relativa ad una contravvenzione tre anni, che diventano cinque per quella che sancisce una pena inferiore a cinque anni di reclusione; dieci per un delitto con una condanna superiore a cinque anni. In caso di sentenza irrevocabile di condanna superiore a dieci anni di reclusione gli anni di permanenza in rete salgono a quindici, fino a venticinque anni se la pena inflitta è superiore a venti anni. Le conseguenze di tali previsioni sono facilmente individuabili: dal magma cibernetico scompariranno tutti i crimini commessi dai c.d. colletti bianchi (che di regola cadono sotto la scure della prescrizione o del patteggiamento), mentre prolifereranno i reati di omicidi e violenze. Di notevole entità si appalesa la sanzione pecuniaria, giacché, in caso di inottemperanza, trascorsi tre mesi senza che i dati riguardanti vecchi reati vengano rimossi il Garante della Privacy potrà applicare nei confronti dei soggetti responsabili un’ammenda che va dai 5.000 ai 100.000 euro e disporre la rimozione dei dati personali trattati illecitamente. Il rischio dunque è quello di una possibile strumentalizzazione attraverso un ‘‘facile’’offuscamento del sito da parte del provider intimorito dall’entità stessa della sanzione. Non riesce a rassicurare o lo fa solo in parte il fatto che, secondo tale ddl, la cancellazione dei dati sul web non possa imporsi in riferimento a chi ‘‘esercita o abbia esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti’’. I problemi sollevati in realtà sono tanti e diversi, e oltre che giuridici, determinano il coinvolgimento interdisciplinare di altre materie quali la filosofia, la sociologia, la criminologia. Che dire di un soggetto che dopo aver scontato la pena sia riabilitato ai sensi dell’art. 178 c.p. o che abbia ottenuto la non menzione della condanna nel casellario giudiziario ex art. 175 c.p., che dire del famoso ‘‘reinserimento sociale’’ reso chiaramente più difficile dalla memoria perenne di un motore di ricerca e del difficile equilibrio con il diritto all’informazione? Più volte il Garante della Privacy è stato chiamato ad intervenire per la rimozione di informazioni relative ad un processo penale in corso, conclusosi magari con l’assoluzione dell’imputato ed invece cristallizzatosi sulla rete alle fasi iniziali. Nota è la richiesta fatta da due cittadini tedeschi rei dell’omicidio di un attore nell’estate del 1990 nei confronti del colosso Wikipedia, i quali appellandosi alla legge sulla privacy tedesca hanno richiesto la rimozione del link inerente il loro caso dalla pagina relativa all’attore assassinato. Il tema qui si interseca con la relazione tra il diritto nazionale e quello di una struttura sovranazionale quale internet e va a sua volta coordinato con il diritto all’informazione e con il diritto alla privacy. L’orizzonte digitale appare insomma foriero di nuove problematiche giuridiche che vanno ad aggiungersi ad un panorama già frastagliato e controverso e che sembrano porre più domande che soluzioni. Forse alla fine ha ragione Proust, attraverso la contrapposizione tra Tempo perduto e Tempo ritrovato è possibile rinvenire l’istante fuggito, il punto di non ritorno, certo basterebbe un po’ di buon senso condito con un pizzico di privacy ed una legge dalla parte di tutti e non schierata solo con i poteri forti…
Avv. Filippo Giorgio (Avvocato amministrativista in Bari, consulente O.p.p.i.c) |
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