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Diritto Comparato dei Media
News dal Mondo Digitale
AGCM: nuovi interventi contro la contraffazione in rete PDF Stampa E-mail
News dal Mondo Digitale
lunedì 20 maggio 2013
AGCM: nuovi interventi contro la contraffazione in rete
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in collaborazione con il Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha oscurato due siti che vendevano occhiali contraffatti a marchio Ray Ban.  Dei due siti, discountraybansunglasses.org e raybanstores.com, risulta essere titolare nonché registrant il Sig Huang Jianhai. L’intervento dell’Antitrust si è reso necessario per tutelare i tanti consumatori che acquistavano sui siti, convinti di scegliere prodotti originali del famoso marchio offerti a prezzi outlet. L’interruzione si è rivelata particolarmente urgente anche perché gli occhiali in vendita, di dubbia qualità, avrebbero potuto provocare danni alla vista. Secondo le segnalazioni presentate dall’associazione dei consumatori Adoc e dall’Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione, che ha inoltrato la denuncia del titolare del marchio, i consumatori venivano tratti in inganno dalla struttura dei siti, ‘costruiti’ in modo da apparire rivenditori ufficiali dei prodotti pubblicizzati: non solo i nomi, ma le immagini e le foto inserite, a fronte di sconti dal 50 al 70% dei prezzi ufficiali, rendevano credibili le offerte. Si trattava in sostanza di siti che per l’allestimento e la grafica costituivano cloni di quelli originali. I siti non fornivano le informazioni prescritte dalla legge sui diritti degli acquirenti in tema di recesso e di ripensamento ed in tema di garanzia (che evidentemente non poteva essere riconosciuta perché si trattava di merce contraffatta), inoltre  mancavano del tutto le informazioni sui professionisti o gli indirizzi precisi cui potersi rivolgere in caso di reclami.  Con questa decisione salgono a quattro gli interventi effettuati dall’Antitrust a tutela dei consumatori che acquistano sul web: l’oscuramento dei siti segue quello già effettuato per siti cloni di prodotti a marchio Prada e Gucci mentre per i beni contraffatti a marchio Hogan,  dopo l’avvio del procedimento per pratica commerciale scorretta da parte degli uffici dell’Antitrust, il titolare ha autonomamente provveduto a inibire l’accesso al sito stesso dal territorio italiano.
Fonte: AGCM
 
Diritti TV: niente abuso di posizione dominante per SKY su diritti UEFA e FIFA PDF Stampa E-mail
News dal Mondo Digitale
venerdì 10 maggio 2013
Diritti TV: niente abuso di posizione dominante per SKY su diritti UEFA e FIFA
Non sussistono le condizioni per contestare a SKY un abuso di posizione dominante relativamente all’acquisizione dei diritti Tv per gli incontri del torneo calcistico UEFA Champions League, nelle stagioni dal 2012 al 2015, e per la trasmissione dei Mondiali di calcio 2010 e 2014. Lo ha deciso l’Antitrust chiudendo l’istruttoria avviata nei confronti della società nel novembre 2010 sui diritti tv per i Mondiali ed estesa nel luglio 2011 all’acquisizione dei diritti tv per la Uefa Champions League per le stagioni 2012-2015. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in particolare: 1) Per la Uefa Champions League è emerso che l’acquisizione in esclusiva per tutte le piattaforme trasmissive dei relativi diritti per le stagioni 2012-2015 è derivata da un confronto competitivo tra gli operatori televisivi interessati, nell’ambito di una procedura che prevedeva l’assegnazione secondo un approccio a piattaforma neutrale, ossia con pacchetti di diritti trasmissivi esercitabili su tutte le piattaforme televisive. Successivamente all’ampliamento dell’istruttoria deliberato dall’Antitrust, SKY ha inoltre sub-licenziato i diritti audiovisivi relativi alla UEFA Champions League, con l’approvazione di UEFA, all’unico concorrente nella pay-tv, RTI, per due delle tre stagioni da essa detenute (2012-13 e 2013-14). Pertanto, la totalità dei diritti trasmissivi relativi a tale competizione è attualmente disponibile in modalità a pagamento sia su piattaforma DTT che su piattaforma satellitare, ferma restando la trasmissione in chiaro del miglior incontro del mercoledì da parte di RTI. Non c’è inoltre ragione di escludere la possibilità che i due operatori giungano ad un accordo per la sub-licenza dei diritti di trasmissione anche in relazione alla terza stagione. 2)  Per i Mondiali di calcio 2010 e 2014, gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria non sono sufficienti a dimostrare che la detenzione in esclusiva da parte di SKY dei diritti di trasmissione Tv sia idonea a rappresentare un ostacolo effettivo alla concorrenza di altri operatori nell’offerta di servizi televisivi a pagamento e che sia parte di un disegno di esclusione dal mercato dei concorrenti. Pur essendo un contenuto particolarmente attrattivo, i Mondiali di calcio si svolgono infatti in un breve arco temporale e con cadenza quadriennale. Inoltre, la visione in chiaro dei principali incontri di tale competizione è assicurata dalla Direttiva comunitaria “Televisione senza frontiere”. L’analisi delle serie storiche mensili del numero degli abbonati ai diversi pacchetti offerti da SKY ha peraltro mostrato che la disponibilità dei Mondiali di calcio in capo all’operatore satellitare non ha generato un aumento significativo di abbonamenti. Il provvedimento è disponibile qui .
Fonte:AGCM
 
AGCOM avvia indagine conoscitiva sul web PDF Stampa E-mail
News dal Mondo Digitale
venerdì 10 maggio 2013
AGCOM avvia indagine conoscitiva sul web
L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui servizi internet e sulla pubblicità  on line (delibera n. 39/13/CONS), ha avviato una consultazione avente natura conoscitiva, rivolta a tutti i soggetti attivi, a qualsiasi  titolo, sul  web. Mediante tale consultazione l’Autorità si pone l’obiettivo di acquisire informazioni sull’uso di internet dando la possibilità a tutti coloro che utilizzano internet in qualità sia di utenti, sia di fornitori di servizi in rete, di segnalare ed evidenziare il loro punto di vista in merito ai temi individuati sull’accesso e l’utilizzo di internet e dei suoi servizi. In particolare, si va dalle apparecchiature utilizzate per la navigazione in rete (e i relativi sistemi operativi), ai motori di ricerca e ai social network , fino a richiedere contributi su come ci si informa sul web. Tutti i soggetti interessati potranno compilare un semplice modulo, presente in un’apposita pagina del sito web dell’Autorità, e formulare le proprie osservazioni che, seguendo le modalità indicate nella stessa pagina, saranno inviate all’Autorità ad un indirizzo di posta elettronica dedicato alla consultazione ( Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo ).L’Autorità aprirà anche un canale Twitter dedicato alla consultazione (#consultagcom).  La consultazione, che avrà termine il 1° luglio, rappresenta un’importate strumento per acquisire informazioni, contributi e soprattutto il punto di vista di un’ampia platea  di soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’uso di internet, mezzo sempre più cruciale nel  mondo dei media. Tale iniziativa rappresenta un passo concreto verso una nuova modalità di interazione  virtuosa tra cittadini e Autorità.
Fonte: AGCOM
 
M5S: Garante privacy, vietato pubblicare le mail hackerate. PDF Stampa E-mail
News dal Mondo Digitale
martedì 07 maggio 2013
M5S: Garante privacy, vietato pubblicare le mail hackerate.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il divieto di divulgare e trattare ulteriormente il contenuto delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle [doc. web n. 2411368] originariamente diffuse in rete. Le testate giornalistiche, i siti web e chiunque detenga queste mail, per averle eventualmente scaricate, dovrà provvedere a cancellarle,  anche dai propri archivi. Dopo il primo forte monito affinché venisse rispettata la privacy dei parlamentari coinvolti, lanciato immediatamente in seguito all'hackeraggio delle mail, il Garante ha adottato ieri un provvedimento (che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) le cui motivazioni risiedono nella violazione di diverse norme. L'attività compiuta a danno dei deputati configura, innanzitutto, una grave violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, quello alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni di ogni cittadino, aggravato in questo caso dal fatto che ad essere stata violata è la corrispondenza di membri del Parlamento, tutelati da specifiche disposizioni costituzionali. L'attività posta in essere dagli hacker, oltre che una responsabilità di natura penale (art. 616  e seguenti del codice penale) - il cui accertamento è già al vaglio dell'autorità giudiziaria - ha comportato una violazione del Codice privacy per quanto attiene a tutte le informazioni contenute nella corrispondenza che sono state diffuse all'insaputa e contro la volontà degli interessati, violando il principio generale in base al quale i dati personali dei cittadini devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza  e raccolti e utilizzati per scopi legittimi. Come rilevato dal Garante, inoltre, la vicenda ha determinato la lesione del diritto alla riservatezza non solo dei diretti interessati, cioè dei parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma anche di tutti coloro che sono entrati in contatto con essi tramite mail, nonché eventualmente di terzi citati nelle comunicazioni. Alla luce di queste considerazioni, l'illiceità della iniziale acquisizione delle comunicazioni e della successiva messa a disposizione delle stesse sul web,  ha sottolineato l'Autorità, estende i suoi effetti anche ai successivi trattamenti di dati, rendendo illecita ogni altra successiva operazione di raccolta, conservazione e ulteriore utilizzo degli stessi dati. Il Garante ha dunque disposto il divieto di "ogni eventuale ulteriore trattamento" delle mail dei deputati M5S e ha di conseguenza imposto l'obbligo per chi le detiene di provvedere alla loro cancellazione. Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante espone a sanzioni amministrative e penali. Il provvedimento del Garante è disponibile qui .
Fonte: Garante privacy
 
Elezioni: le regole del Garante privacy per la propaganda elettorale PDF Stampa E-mail
News dal Mondo Digitale
lunedì 06 maggio 2013
 Elezioni: le regole del Garante privacy per la propaganda elettorale
In vista delle prossime elezioni comunali e dell'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, il Garante per la privacy ha approvato un provvedimento contenente alcune semplificazioni per partiti politici e candidati, i quali  in alcuni casi speciali (ad es. dati raccolti da registri o elenchi pubblici, invio di materiale propagandistico di piccole dimensioni) sono temporaneamente esonerati dall'obbligo di informare i cittadini sull'uso dei dati che li riguardano. Nel provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trovano inoltre, conferma le regole - già fissate nel provvedimento generale in materia - in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.). Dati utilizzabili senza consenso. Partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che intendono contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda  possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono usare anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. I titolari di cariche elettive possono utilizzare i dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali  avute con cittadini ed elettori. Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso dei cittadini per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax. Analogo discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum, social network o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. E' obbligatorio, poi, raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme). Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali. Informazione ai cittadini.  In generale, i cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si fa dei loro dati. Partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possono tuttavia prescindere da questo obbligo di informativa sino al 31 agosto 2013 solo se i dati sono raccolti da registri ed elenchi pubblici,   nonché se sono utilizzati per l'invio di materiale propagandistico di dimensioni così ridotte da non consentire di inserirvi una informativa, anche sintetica. Trascorso tale termine ai cittadini dovrà essere resa una idonea informativa entro il 31 ottobre 2013, altrimenti i dati dovranno essere cancellati. Il provvedimento del Garante è disponibile qui.
Fonte: Garante privacy
 
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