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AGCM: ripensare il decreto sulle parafarmacie
venerdì 03 settembre 2010
AGCM: ripensare il decreto sulle parafarmacie
Le norme che pongono limiti all’apertura di nuove parafarmacie, contenute nel DDL 2079 in discussione al Senato, sono restrittive della concorrenza con conseguenze negative per i consumatori. Lo scrive l’Antitrust, in una segnalazione inviata al Governo e al Parlamento, nella quale si auspica che la disciplina in discussione non venga approvata.Secondo l’Autorità tali norme, che sospendono l’apertura di nuovi esercizi in attesa della ridefinizione della normativa relativa alla vendita dei farmaci e introducono comunque limiti numerici alle parafarmacie, pongono un vincolo strutturale restrittivo della concorrenza in mercati recentemente liberalizzati: se venissero approvate ci sarebbero effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio. La limitazione numerica delle parafarmacie in ciascun Comune, sulla base di criteri demografici, si andrebbe ad aggiungere alle restrizioni derivanti dalla “pianta organica” previste per le farmacie, già oggetto di precedenti segnalazioni dell’Autorità, condizionando la dinamica concorrenziale in un settore dove il numero di farmacie presenti è spesso inadeguato a soddisfare le esigenze della domanda. L’Autorità ribadisce che la limitazione quantitativa del numero di esercizi farmaceutici sul territorio, anziché realizzare una soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita dei farmaci al pubblico, può tradursi in una protezione dei livelli di reddito delle farmacie già esistenti: è infatti evidente che per garantire l’universalità del servizio sarebbe necessario al più stabilire un numero minimo di farmacie e non certo un numero massimo. La segnalazione è disponibile sul sito dell'Autorità www.agcm.it


 
Public procurement: nuova versione delle linee guida IDABC
giovedì 02 settembre 2010
Public procurement: nuova versione delle linee guida IDABC
E' on line una nuova versione delle linee guida in materia di appalti pubblici di Software Open Source curata dalla Commissione europea nell'ambito del programma IDABC. L'ultima versione include riferimenti alle esperienze maturate in Spagna, a Malta ed in Italia in seguito alla nota decisione dell Corte Costituzionale della primavera scorsa. Le linee guida sono rivolte a fornire istruzioni operativ per le amministrazioni pubbliche europee che intendano acquisire software OS per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali o che intendano rilasciare il software autoprodotto con la licenza pubblica EUPL. La nuova versione delle linee guida è disponibile nella sezione documentazione del sito.
 
AEEG: rivedere le norme sulla concorrenza nel mercato del Gas
mercoledì 01 settembre 2010
AEEG: rivedere le norme sulla concorrenza nel mercato del Gas
L'Autorità per l'energia ha inviato a Parlamento e Governo una segnalazione su alcune criticità relative al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130, recante "misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali". Fra le problematiche emergenti e per le quali l'Autorità propone interventi modificativi, figurano: l'esclusione degli autoconsumi dal calcolo della quota di immissione ai fini antitrust; l'incertezza sui benefici concreti per le famiglie e le piccole imprese; le modalità con cui si dovrebbe realizzare la collaborazione istituzionale tra l'Autorità per l'energia e il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alle attività di supporto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella verifica degli impegni assunti da parte degli operatori. In particolare, la segnalazione rileva che nella versione finale del Decreto gli autoconsumi non vengono ricompresi nel calcolo della quota di immissione, consentendo, di fatto, ad Eni di controllare (direttamente, attraverso le immissioni nette, ed indirettamente, attraverso le cessioni oltre confine) fino al 65% del totale del gas consumato in Italia, mantenendo di fatto il controllo del mercato. Se al contrario, come già segnalato dall'Autorità e richiesto dal Parlamento, gli autoconsumi non venissero scontati, tale quota non potrebbe superare il 55% del totale ed il mercato risulterebbe più concorrenziale. Il Decreto, infatti, stabilisce che ciascun operatore non possa superare soglie predefinite in termini di quote di mercato, calcolate come la somma delle "quote di immissione" e delle "ulteriori partite che contribuiscono a determinare la quota di mercato all'ingrosso di un operatore". Sebbene nel testo finale non vengano esclusi gli  autoconsumi termoelettrici dal calcolo della quota di immissioni, è però espressamente previsto che gli autoconsumi siano portati a riduzione delle ulteriori partite che contribuiscono a determinare la quota di mercato di ciascun operatore. Di conseguenza, la disponibilità di gas corrispondente agli autoconsumi non verrà - nei fatti - conteggiata nella determinazione della quota di mercato complessiva ai fini del rispetto delle soglie antitrust per gli operatori, e in particolare per il dominante ENI. Fra le criticità del provvedimento vi sono poi le evidenti le disparità che gli effetti delle misure previste introducono a carico delle diverse categorie di clienti finali.  Per i clienti industriali sono previsti benefici diretti, tramite il finanziamento delle infrastrutture di stoccaggio, e indiretti, grazie alla maggiore concorrenza, alla riduzione dei costi di sistema, alla maggiore flessibilità e liquidità. Al contrario, risultano ancora molto incerti i possibili benefici per i clienti civili e le piccole imprese, che potranno beneficiare solo indirettamente delle nuove infrastrutture di stoccaggio. Infine, altra criticità è la previsione secondo cui l'attività di assistenza del Dipartimento per l'energia dell'MSE a favore dell'Antitrust, circa la verifica degli impegni assunti dagli operatori, avvenga "anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione"; tale disposizione, peraltro non prevista dalla legge delega, appare confliggente con la natura e le funzioni di una Autorità di regolazione indipendente, che non può configurarsi come il braccio tecnico od operativo di alcun Ministero, né tanto meno di un suo Dipartimento, condizione che verrebbe invece a determinarsi  per quanto previsto dal Decreto.
Fonte: AEEG
 
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